DDT e fatturazione elettronica: cosa cambia rispetto al passato

L’argomento dei ddt e fatturazione elettronica interessa solo tutte quelle aziende che vendono beni materiali e che non rilasciano scontrino e/o ricevuta fiscale. Il DDT è il documento che permette al fornitore di viaggiare con la merce e di trasportarlo fino al consumatore, o al rivenditore.

Ovviamente chi già prima dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica non emetteva DDT, non deve certo iniziare adesso, non ne avrebbe alcun motivo. Lo sanno bene i dottori commercialisti a cui conferire delega per la fatturazione elettronica dai soggetti interessati nel processo.

Il DDT è un documento di trasporto che è andato a sostituire la bolla d’accompagnamento e serve a certificare il trasferimento della merce. Il trasporto con DDT può avvenire sia dal cedente che dall’acquirente e spesso si tratta di vendite che prevedono la fatturazione differita considerando il ripetersi dell’acquisto nell’arco del mese.

DDT e fatturazione elettronica: gli elementi obbligatori

Si può affermare che il DDT può essere emesso in forma libera, ma è importante che riporti alcuni elementi che sono definiti obbligatori:

  • numero progressivo di emissione del documento;
  • la data di consegna o di spedizione;
  • generalità cedente e cessionario;
  • dati del carico trasportato;
  • natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
  • causale del trasporto.

Grossomodo gli stessi elementi obbligatori della fattura elettronica.

Fattura elettronica e fattura accompagnatoria

Spesso il DDT veniva sostituito dalla fattura accompagnatoria che ne doveva contenere gli stessi dati. Ma con l’avvento della fatturazione elettronica quella accompagnatoria è probabilmente destinata a sparire nell’arco di poco tempo, in quanto ne vengono meno le caratteristiche di fattura.

La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML e accettata dallo SDI altrimenti è inesistente e questo con la fattura accompagnatoria non avviene e il processo sarebbe praticamente impossibile si si pensa ai tempi di rielaborazione del SDI.

Questo è il motivo per cui il DDT è a rimanere su carta in aggiunta alla fattura elettronica che poi compirà il suo percorso.

DDT la soluzione giusta a livello fiscale

Quindi almeno fino a quando l’Agenzia delle Entrate si consiglia di non utilizzare la fattura accompagnatoria ma di basare il trasporto sui DDT . Questo a meno che non si riesca ad emettere fattura e riuscire a farla accettare prima dal Sistema di Interscambio prima del trasporto, allora in quel caso sarà possibile scaricare il file XML ed unirlo al trasporto.

DDT e fattura elettronica differita

Abbiamo in precedenza accennato al fatto che in genere dai DDT prendono forma delle fatture elettroniche differite che devono essere emesse entro il 15 del mese successivo alla vendita dei beni. In genere la fattura differita viene utilizzata per fatturare in un’unica volta diverse vendite fatte, nell’arco di un mese, a uno stesso soggetto, evitando di emettere molte fatture e averne una unica mensile

N.B. La fattura elettronica differita deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo a quello della vendita del bene, ma considerando che il processo di elaborazione da parte dell’SDI può richiedere anche fino a 5 giorni, si consiglia di non andare mai oltre il 10 del mese, altrimenti si possono rischiare delle sanzioni.